Il mancato versamento di contributi è giusta causa di recesso?

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Il mancato versamento di contributi è giusta causa di recesso?
Federagenti - Disdetta per giusta causa agenti di commercio
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Domanda: Poiché una società che rappresento dal 2012 (sono plurimandatario), da circa 18 mesi è costantemente in ritardo nel pagamento delle provvigioni ed ancora non mi ha liquidato, benchè sollecitata anche tramite pec, le provvigioni del 3° e 4° semestre 2021, ho effettuato un controllo sulla mia posizione contributiva verificando, così, che non mi ha neanche versato i contributi sempre con riferimento al 2021. Poichè questa società opera nel settore agricolo e non può neanche accampare scuse dovute alla pandemia, visto che nel 2021 il mio fatturato è stato addirittura leggermente superiore a quello fatto nel 2019, ho deciso di dare disdetta del contratto per suo grave inadempimento. I colleghi mi dicono che sono stato avventato e che rischio di perdere le indennità. Chiedo di sapere se il mio comportamento è stato corretto ed, in caso affermativo, a quali indennità ho diritto.
Risposta: La risposta che possiamo fornirle è chiaramente data sulla base della documentazione inviataci e di quanto da lei rappresentato. Partiamo dalla questione del mancato pagamento delle provvigioni che non sempre costituisce una giusta causa di recesso, sia perché deve trattarsi di un inadempimento così grave da far venire meno il vincolo fiduciario, sia perché per una parte della giurisprudenza l’inadempimento deve essere rilevante in relazione alla situazione economica e reddituale in cui versa l’agente.
Nel caso di specie, analizzando la documentazione fornita siamo dinanzi ad un ritardato pagamento di due fatture di cui una emessa il 28 ottobre 2021 e l’altra il 25 gennaio 2022 per un importo totale di circa 4000 euro che corrisponde a circa 1/3 di quanto da lei fatturato in totale all’azienda a titolo provvigionale nel 2021, a cui è seguita da parte sua una sola diffida ad adempiere formulata in data 17 febbraio ed una successiva comunicazione di disdetta inviata solo 9 giorni dopo. Se la situazione ora descritta, per come emerge dalla documentazione inviata, è corretta un giudice potrebbe non rilevare nel comportamento omissivo tenuto dalla mandante un inadempimento così grave da configurare un legittimo recesso. Comunque però, nel suo caso, l’inadempimento contributivo della mandante è più che sufficiente per giustificare la sua condotta, anche se sarebbe stato preferibile procedere prima ad un controllo più approfondito in Enasarco ed in ogni caso ad inviare una messa in mora dell’azienda anche in relazione all’aspetto previdenziale.