Contributi volontari Enasarco: sì o no?

FederAgenti > Notizie > Contributi volontari Enasarco: sì o no?
Contributi volontari Enasarco: sì o no?
Condividi questo Articolo su:

Domanda: Attualmente sono agente monomandatario da oltre 14 anni, mentre in precedenza sono stato plurimandatario per circa 4 anni. A seguito di una proposta lavorativa, come dipendente, molto interessante ricevuta da una azienda che opera nel mio stesso settore stavo pensando di cessare l’attività di agente. Lo scorso mese ho visto la mia situazione contributiva in Enasarco ed ho verificato che la mia anzianità contributiva è pari a 17 anni e nove mesi (che dovrebbero diventare 18 nel caso dessi le dimissioni con preavviso).  Mi risulta che il periodo minimo di contribuzione per maturare il diritto a pensione con l’Enasarco è 20 anni. Ho 48 anni, mi consigliate di proseguire con una contribuzione volontaria o no?

Risposta: Le confermiamo che il requisito minimo per conseguire il diritto a pensione Enasarco è di almeno 20 anni di contribuzione e almeno 67 di età anagrafica, pertanto se lei ha correttamente verificato che al momento l’intero periodo di 17 anni e nove mesi  risulta coperto da regolare contribuzione previdenziale (cosa che comunque la invitiamo a verificare con un consulente) lei dovrà versare almeno 2 anni e 3 mesi (o il periodo inferiore detratto dei mesi che saranno coperti lavorando il preavviso) di contributi volontari per maturare il diritto e poi attendere il raggiungimento del requisito anagrafico, che a normativa vigente, maturerà però solo fra 24 anni. Questo perché i 20 anni di contribuzione ed i 67 anni di età sono requisiti minimi, ma per accedere alla pensione occorre che lei raggiunga quota 92 (e tale quota è data dagli anni coperti da contribuzione sommati con l’età anagrafica), quindi se lei fermerà la contribuzione volontaria a 20 anni dovrà attendere i 72 anni di età per la pensione (72 + 20 = 92). Ovviamente nulla le vieta di continuare a versare, oltre il ventesimo anno sino ad azzerare il “gap” e poter così andare in pensione a 67 anni. In questo caso però dovrà versare 5 anni in più.

Sinceramente dare un parere di convenienza, stante il lungo lasso di tempo che deve ancora trascorrere e le incognite ad esso legate, è difficile, ma è di tutta evidenza che l’anzianità ad oggi maturata, nel suo caso, è rilevante e che solo la contribuzione volontaria può consentirle di non perdere quanto versato a titolo di contributi dal momento che non esistendo altra possibilità di vedersi restituire quanto versato, né la possibilità di trasferire la contribuzione ad altro ente previdenziale.

Quindi le consigliamo comunque di fare richiesta di contribuzione volontaria che, le ricordiamo, deve essere presentata, a pena di decadenza entro 2 anni dal 1° del mese di gennaio successivo alla cessazione. Nel suo caso quindi se la cessazione dell’attività agenziale avverrà, presumibilmente dopo il periodo di preavviso (che per un agente monomandatario è di 5 mesi), nel secondo trimestre del 2024 lei avrà tempo sino al 31 dicembre 2026 per inoltrare richiesta di prosecuzione volontaria alla Fondazione.

Per completezza prima di dare le dimissioni le consigliamo comunque di far verificare il suo contratto da un esperto perché se nello stesso è stato inserito il patto di non concorrenza post contrattuale, tale patto ha valore anche nel caso in cui lei svolga l’attività per la nuova società come lavoratore dipendente (sempre che in tale veste svolga una funzione commerciale o sia comunque inserito in un ufficio che cura il marketing o lo sviluppo della rete aziendale).

Per quanto riguarda la cessazione dall’attività agenziale, se sarà lei a recedere dal rapporto avrà diritto solo al FIRR (e solo nel caso in cui il contratto di agenzia richiami la contrattazione collettiva). Infatti l’indennità suppletiva, ed, eventualmente, quella meritocratica spettano all’agente solo in caso di disdetta da parte della mandante non motivata da causa imputabile all’agente, di dimissioni dell’agente per gravi inadempienze della mandante, di dimissioni per conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (o per impossibilità di continuare nell’attività lavorativa per cause di salute).

Le consigliamo comunque, vista la durata (ed immaginiamo rilevanza) del rapporto di far esaminare il suo contratto e la sua situazione complessiva da un sindacato o da un consulente del lavoro anche al fine di verificare, tramite i conteggi a quanto ammontano sia i contributi effettivamente versati sia le indennità di fine rapporto maturate sino ad oggi che andrebbero perse in caso di disdetta del contratto in essere.