Cosa succede se si circola con un veicolo soggetto a fermo amministrativo?

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Cosa succede se si circola con un veicolo soggetto a fermo amministrativo?
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Se riceviamo una cartella esattoriale Entrate e non procediamo nei termini al pagamento o non richiediamo la rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intraprende tutte le ulteriori azioni a sua disposizione per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. In particolare la legge prevede (all’art. 86, comma 1, DPR n. 602/73 recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei beni mobili registrati (sostanzialmente veicoli, motoveicoli e natanti) intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Ovviamente l’Agenzia non provvede subito al fermo, ma invia un preavviso di iscrizione al fine di consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, senza che il soggetto intimato abbia pagato le somme dovute o senza che ne abbia richiesto la rateizzazione oppure in mancanza di provvedimenti di sgravio l’Agenzia procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA.

Il fermo amministrativo però non può essere iscritto se il proprietario dimostra, nei 30 giorni dal ricevimento del preavviso sopra citato, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione che lo stesso esercita. In effetti se l’automezzo è strumentale all’attività il fermo amministrativo del bene non può essere disposto e se disposto deve essere revocato. Il problema però deriva dal fatto che il concetto di “strumentalità” non è specificato dal legislatore. Sul punto si sono formati diversi orientamenti, uno più restrittivo e l’altro più favorevole al contribuente. Secondo il prevalente orientamento, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all’organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell’impresa o dell’attività professionale (ad esempio appunto l’autovettura per l’agente di commercio). Insomma il veicolo deve far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l’attività stessa. L’onere di dimostrare la strumentalità del bene grava però sul contribuente e quindi sul nostro agente. A tal fine, bisogna produrre prove documentali da cui risulti il legame tra il bene e l’azienda/professione. Può essere considerata documentazione idonea: copia della fattura di acquisto del mezzo, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile (o già ammortizzato). Nel caso in cui il fermo sia stato effettuato su più veicoli occorre provare la diversa funzione dagli stessi svolta all’interno dell’organizzazione aziendale (es. un furgone può essere destinato a trasportare e consegnare merci, mentre l’autovettura è usata per svolgere la propria attività promozionale presso la clientela sul territorio).

In alternativa, richiedendo la rateizzazione del debito, il fermo è sospeso dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata.

In caso di sgravio della cartella da parte dell’ente creditore, la revoca del fermo viene disposta d’ufficio senza necessità di alcuna azione da parte del debitore.

Ma cosa succede se utilizzi un veicolo sottoposto a fermo amministrativo? Fortunatamente non sono previste tutte le conseguenze che derivano da un fermo ai sensi dell’art. 214 del Codice della Strada. Quindi niente confisca del mezzo, né sospensione della patente, però la Cassazione, con sent. n. 16878/2022, recepita in toto dal Ministero dell’Interno con una circolare del novembre 2022, ha chiarito che il conducente del veicolo sottoposto a fermo fiscale, nonostante non sia stato nominato custode, è passibile della sanzione amministrativa da 1.988 € a 7.953 €.

Quindi in caso di ricezione del preavviso di fermo attivatevi immediatamente e chiedete al vostro commercialista di predisporre la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del mezzo al fine di evitare l’iscrizione del fermo, che potrete presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente al modello F2 (Istanza di annullamento preavviso bene strumentale).