Domanda: L’azienda con cui avevo un contratto di agenzia dal 1998, ha disdettato con preavviso il rapporto che è terminato il 10 febbraio u.s.. una settimana fa ho ricevuto i conteggi delle indennità e poiché non trovavo quelli relativi al patto di non concorrenza (per un anno non potrò assumere mandati con ditte in concorrenza) ho chiesto chiarimenti e mi è stato spiegato che per quello nulla mi è dovuto. È corretto?
Risposta: I contratti di agenzia stipulati anteriormente al 1° giugno 2001 che prevedevano a carico dell’agente un patto di non concorrenza post-contrattuale senza determinazione del relativo compenso sono spesso stati oggetto di controversie tra le mandanti e gli agenti. In realtà, la giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere legittima la non onerosità del patto in considerazione del fatto che l’introduzione di un corrispettivo a fronte dell’assunzione dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente è avvenuto con l’art. 23 della L. 29 dicembre 2000 n. 422 che ha introdotto il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c.. È tale articolo a prevedere espressamente che il patto di non concorrenza sia da considerarsi comunque oneroso a decorrere dal 1° giugno 2001. Pertanto per i contratti di agenzia sottoscritti dopo tale data se la clausola che lo prevede non stabilisce un compenso lo stesso può essere comunque determinato dal giudice, mentre per i contratti in vigore precedentemente la giurisprudenza ha ribadito la non retroattività della norma e quindi la non onerosità del patto. Pertanto nel suo caso se il contratto stipulato nel 1998 non prevedeva alcun compenso e se nel corso del rapporto non è mai intervenuta una modifica contrattuale sul punto, la risposta dell’azienda è purtroppo corretta. Ovviamente il patto è valido solo per la medesima zona, clientela e prodotti per il quale è stato stipulato il contratto di agenzia ed è quindi nullo per ciò che eccede tali limiti (se il suo contratto aveva come zona il comune di Roma, per es. lei è libero di stipulare un contratto con azienda in concorrenza per tutti gli altri comuni limitrofi con la sola esclusione della capitale).