L’indennità di incasso. Quando si può chiedere?

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L’indennità di incasso. Quando si può chiedere?
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DOMANDA: A fine gennaio si è concluso, per volontà della mandante, un rapporto di agenzia che durava da oltre 9 anni. Nel 2019 la mandante con comunicazione scritta mi aveva chiesto di procedere all’attività di incasso nei confronti di un elenco di clienti. Per tale attività non ho mai ricevuto alcun compenso. È stato corretto il comportamento dell’azienda? Posso chiedere una indennità? 

 

RISPOSTA: La questione da lei prospettata è ormai pacificamente risolta sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza nel senso che se l’incarico di riscuotere è originariamente previsto in contratto, esso rientra tra le obbligazioni poste a carico dell’agente ed il relativo compenso deve intendersi ricompreso all’interno dell’aliquota provvigionale contrattualmente pattuita. Laddove invece, come nel suo caso l’incarico venga conferito successivamente, esso comporta il sorgere di una prestazione aggiuntiva richiesta all’agente che, come tale, va remunerata a parte. Infatti lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso, per conto della mandante non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono decidere di porre in capo all’agente.

È invece esclusa qualsiasi forma di compenso laddove l’attività dell’agente si traduca nel solo “recupero di insoluti” in quanto tale attività rientra fra i doveri dell’agente di tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

Se quindi le è stato richiesto, successivamente alla stipula del contratto, di svolgere attività di incasso in assenza della determinazione di un compenso stabilito per iscritto, le ricordiamo che l’articolo 2225 del codice civile prevede che Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, ed è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Poiché il termine prescrizionale per richiedere tale compenso è quinquennale, lei è ancora nei termini per richiederlo. Come detto, in caso di indisponibilità da parte dell’azienda a riconoscere il compenso, lo stesso sarà concretamente determinato dal giudice e sarà quindi necessaria un’azione giudiziaria. Pertanto per una corretta valutazione della documentazione in suo possesso che risulterà determinante sia al fine di dimostrare l’effettività dell’attività svolta sia l’entità degli importi annualmente incassati al fine di operare una quantificazione almeno orientativa della somma che lei può richiedere alla preponente, la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina.